L’ANAC si è espressa favorevolmente in esito ad una richiesta di parere circa la possibilità ex art. 45 del D.Lgs.
36/2023 – Codice dei contratti pubblici, di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente
nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito dell’affidamento diretto.
Con l’art. 45 del Codice, al fine di superare le incertezze interpretative che hanno caratterizzato il previgente assetto normativo di settore, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto dell’incentivo alle funzioni tecniche trova applicazione per tutte le procedure di affidamento incluso quindi l’affidamento diretto. Possibilità quest’ultima che la precedente disciplina di settore di cui al D.lgs. 50/20167 aveva escluso sulla base del tenore letterale dell’art. 113 riferito all’importo dei lavori, servizi e forniture “posti a base di gara”.
Pertanto la base alla lettera della norma e la ratio della stessa, come esplicitata nella stessa Relazione illustrativa al D.lgs 36/2023, ritengono possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell’ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto di appalto, sottolineando che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.lgs 36/2023, l’incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti come specificato nell’allegato I.10.
Con lo stesso parere l’Autorità evidenzia quanto previsto dall’art. 228 del Codice dei contratti pubblici in base al quale “dall’attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio. In altre parole, anche le nuove spese per
interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.
La redazione PERK SOLUTION