Nell’ambito di un contratto di appalto per il rifacimento di una piazza, qualora le prestazioni abbiano ad oggetto non solo la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche, bensì anche altre tipologie di intervento, l’aliquota ridotta spetta solamente sulla parte del corrispettivo che è dovuto per la realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere, non potendo estendersi all’intera somma richiesta al committente dell’opera, che potrà ragionevolmente includere corrispettivi dovuti a diverso titolo. Pertanto, nel caso di cui venga stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengono eseguite opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed opere diverse dalle precedenti, al fine del riconoscimento del beneficio fiscale dell’aliquota 4 per cento (limitatamente alle prime) è necessario che i corrispettivi vengano distintamente indicati (nel contratto o quanto meno in fattura). In mancanza di tale distinzione, tutto il corrispettivo dovrà essere assoggettato all’aliquota più alta prevista per le singole prestazioni, non potendosi estendere il trattamento agevolato a fattispecie diverse da quelle previste tassativamente dal legislatore. Le opere che possono beneficiare di questa agevolazione sono quelle individuate ai sensi del DM 236/1989 e del DPR 503/1996, norme che devono essere espressamente indicate nei contratti. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 180/2022.
Autore: La redazione PERK SOLUTION