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Ai lavoratori autonomi in quiescenza solo incarichi gratuiti

Il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere circa la compatibilità – nell’ipotesi del conferimento dell’incarico di Presidente della costituenda Autorità (omissis) ad un libero professionista in quiescenza presso l’ente previdenziale Inarcassa – con quanto previsto dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha ribadito che le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 si debbano applicare anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Pertanto, non si ravvisano elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.
L’articolo 5, comma 91, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi
di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e
dirigenziali, con il limite annuale. In merito, la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori”  contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l’uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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