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Agid, Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti

È stata pubblicata in G.U. n. 34 del 10 febbraio 2021 la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 riguardante criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti. La circolare sostituisce quella del 2016 e recepisce anche le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni all’art.14 bis comma 2 lett. h) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le novità di maggior rilievo della Circolare riguardano la semplificazione delle attività per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle verso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Viene inoltre posta una maggiore enfasi sulle attività di project management, elemento fondamentale per la committenza pubblica nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza potendo intervenire ora anche in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati. In particolare, gli elementi di novità afferiscono:

  • la modifica delle soglie dei contratti sottoposti al monitoraggio;
  • l’estensione degli adempimenti alle adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP con determinate soglie;
  • l’estensione degli adempimenti agli affidamenti a in-house con determinate soglie;
  • un modello di monitoraggio molto più improntato al project management e alla governance dei contratti IT;
  • la richiesta di un solo rapporto annuale rispetto ai due semestrali previsti dalla Circolare precedente;
  • l’analisi a campione da parte dell’Agenzia dei rapporti prodotti dalle Amministrazioni;
  • la richiesta di un solo rapporto finale rispetto ai due previsti dalla Circolare precedente;
  • il recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76. sull’art.14 bis, comma 2, lettera h del Codice Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I contratti da sottoporre a monitoraggio da parte delle Amministrazioni indicate al par. 2.1 sopra riportato sono i seguenti:
a. contratti con un valore, al netto di IVA, superiore a 10 (dieci) milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 2,5 (duevirgolacinque) milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti.
b. contratti derivanti da proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato;
c. contratti che si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;
d. contratti con un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione.
e. contratti inclusi tra gli obiettivi ed i risultati attesi che le singole Amministrazioni sono invitate a realizzare per contribuire concretamente al Piano Triennale.
f. contratti derivanti da adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP, il monitoraggio si applica a tutti i piani dei fabbisogni richiesti dall’Amministrazione, se il valore complessivo di detti piani dei fabbisogni, al netto di IVA, è superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
g. contratti derivanti da affidamenti a in-house, il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affidamenti, se il valore complessivo è superiore, al netto di IVA, a 5 (cinque) milioni di euro annui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION