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Aggiornamento Principi Contabili: Cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione

Con l’approvazione del DM 25 luglio 2023 (G.U. n. 181 del 4 agosto 2023) cambia l’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione.

Come noto, nella seduta dello scorso 10 maggio, la Commissione Arconet ha licenziato la proposta di modifica del paragrafo 9.3 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente il processo di bilancio degli enti locali, predisposta dal gruppo di lavoro, al fine di dare attuazione all’art. 16, comma 9-ter, del DL 9 agosto 2022, n. 115. La norma prevede che “Per favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3- bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Per dare attuazione alla norma su richiamata, presso la Commissione Arconet è stato costituito il gruppo di lavoro “Processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”, che ha predisposto la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recepita nel DM 25/7/2023, concernente:

a) integrazione del paragrafo 9.3 attraverso l’inserimento dei paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 inerenti la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

b) inserimento dell’esempio n. 2, nell’Appendice tecnica, riguardante “Il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attività dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario)”.

La modifica interviene anche sul processo di rinvio dei termini di approvazione del bilancio, distinguendo il caso in cui lo stesso sia disposto da decreto ministeriale o da autorizzazione legislativa. La novità risiede nel fatto che la proroga non opera automaticamente. Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. In caso di rinvio disposta da norma di legge, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’eventuale proroga dei termini richiede l’adozione di specifico provvedimento dell’Ente.

In base al nuovo paragrafo 9.3.1 del principio contabile della programmazione (All. 4/1) il processo di bilancio ha inizio il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:

  • dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;
  • dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata ( bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il bilancio tecnico è composto:

  • dalle previsioni di entrata e di spesa del triennio;
  • dal prospetto degli equilibri;
  • dagli allegati del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • dall’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità (eventualmente per assessorati), ossia nella proposta di PEG;
  • dai dati contabili della nota di aggiornamento del Dup (se necessaria).

Un ruolo fondamentale è svolto dal responsabile del servizio finanziario, il quale predispone il bilancio tecnico, corredato dalle necessarie informazioni di natura contabile, e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Se dalle proposte di bilancio dovessero emergere eventuali squilibri, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese.

In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.

Entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi dovranno predisporre e inviare al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza, nonché le previsioni autorizzatorie di cassa, inviando le proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP.  L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità, secondo la regola del silenzio-assenso.

Entro il 20 ottobre, il responsabile finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L’organo esecutivo, con l’assistenza del segretario generale o del direttore generale, sulla base della documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio, insieme all’eventuale nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre. L’organo esecutivo può comunque chiedere al responsabile finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei responsabili/dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.

Lo schema di bilancio deliberato dalla giunta è trasmesso quindi dal responsabile del servizio finanziario all’organo di revisione, per il parere previsto, da rendere entro e non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa previsione regolamentare. Il parere è trasmesso dal segretario generale al consiglio. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell’Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.

Secondo i termini previsti dal regolamento di contabilità, e comunque entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell’organo di revisione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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