L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla facoltà di disporre delle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) – anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19 – che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2019) e con il recente D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.
L’IFEL ritiene possibile prevedere riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. Ma tali riduzioni dovranno trovare copertura con risorse proprie del bilancio comunale (derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione su Tari su altre fonti di entrata, ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, come trasferimenti statali). Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, IFEL ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe e non anche nel regolamento (trattandosi di agevolazioni tariffarie episodiche da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta), che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dall’art. 107, comma 4, del DL n. 18/2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.
Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal D.L. n. 124/ 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un’imperfezione del citato art. 107, comma 4,del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell’identità dell’organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse.
L’intervento agevolativo potrà essere articolato in due tempi:
- stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
- successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.
In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (attualmente la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza. Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.
Infine, si ritiene che le eventuali riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.