L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 39 del 12 gennaio 2021 chiarisce che, con riferimento agli immobili in costruzione, la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di aver ricevuto in donazione un immobile in corso di costruzione, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’ e che entro tre anni dalla data di registrazione avrebbe dovuto dichiarare l’avvenuta conclusione dei lavori. Al riguardo, l’interpellante osserva che, in seguito alla chiusura totale dei cantieri a causa dell’emergenza ‘Covid 19’, non è stato possibile dichiarare la conclusione dei lavori entro il termine previsto, avendo dovuto interrompere i lavori di ultimazione dell’abitazione per oltre tre mesi.
L’Agenzia ricorda che le agevolazioni “prima casa” si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, sempreché l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E). Per gli immobili in costruzione, con circolare 12 agosto 2005, n.38/E (par. 3.3) è stato chiarito, altresì, che le agevolazioni in esame spettano anche per i trasferimenti di immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso. Si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. In base alla succitata circolare (par. 5.1) è stato evidenziato che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto. In ultimo, l’Agenzia ricorda che il termine di tre anni per la conclusione dei lavori per usufruire delle agevolazioni prima casa non sia riconducibile tra i termini oggetto di sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION