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Agevolazione prima casa se si vende l’immobile ereditato entro l’anno

È possibile avvalersi dell’agevolazione prima casa per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato, se si possiede altro immobile nello stesso Comune acquistato con le agevolazioni ex art 69 L 342/00, purché si venda entro un anno l’immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure per quanto riguarda le sole imposte ipotecarie e catastali. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 551 del 25 agosto 2021.
Nel caso di specie, l’istante, coniugato in regime di comunione dei beni, ha ereditato in comunione con il fratello la quota indivisa dell’immobile, in forza di successione in morte del proprio padre. La predetta successione è stata regolarmente registrata ed in tale sede l’istante chiedeva per sé l’agevolazione prima casa relativamente a detta quota indivisa. L’istante ha sempre adibito detto immobile a residenza ed abitazione principale propria e della propria famiglia. Essendo mutate le esigenze abitative della famiglia, l’istante intende acquistare una altra unità abitativa (già individuata) alienando il predetto immobile ma, per esigenze del venditore, non può attendere di perfezionare la vendita dell’immobile preposseduto né la registrazione della successione del proprio fratello. L’istante, quindi, chiede di sapere se è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa, procedendo alla vendita dell’immobile preposseduto dopo aver acquistato il nuovo immobile, purché tale vendita sia effettuata entro l’anno dal detto acquisto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della Nota II-bis della Tariffa parte prima, allegata al TUR.
L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Nel successivo comma 4 si stabilisce che l’interessato, nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione, deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, prevedendo l’applicazione della relativa sanzione in caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace. La circolare n. 207/E del 16 febbraio 2000 ha chiarito che l’articolo 69, comma 3, citato ha esteso l’agevolazione c.d. “prima casa” anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali. L’agevolazione introdotta con l’articolo 69 della legge n. 342/2000 per l’acquisto a titolo gratuito non preclude, quindi, la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla “prima casa”, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato, purché si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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