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Agenzia delle entrate, niente IVA sui ristori per le imprese esercenti il trasporto scolastico

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che l’importo del contributo (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, si configura come mera movimentazione di denaro e, come tale, esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020), come noto, ha istituito nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente determinazione del contributo sono da correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. Con successivo DM del 4 dicembre 2020 sono stati esplicitati i criteri e le modalità di determinazione del contributo, pari alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica, entro il limite di 200.000 euro. I Comuni interessati, entro il termine del 3 febbraio scorso, avrebbero dovuto raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare al ministero la relativa tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento posta in calce al decreto.
I Comuni beneficiari e gli importi spettanti sono individuati, nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto direttoriale MIT, sentita l’ANCI.
In risposta al Ministero istante, l’Agenzia ha ribadito, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, che al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori. L’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. Nel caso di specie può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale in quanto le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti, al verificarsi di presupposti predefiniti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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