L’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di riscossione previste nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021. Oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14-23)
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività. Ciò al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso. In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.
Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION