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AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION