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Affidamento del servizio a un’azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house

L’Anac, con il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023, ha chiarito che l’affidamento in gestione da parte dell’ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

Ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000, ’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075). Inoltre (…) «sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come … affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistico.

L’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione, per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l’ente deve tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

«Degli esiti della valutazione si dovrà dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

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