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Affidamenti diretti sottosoglia di piccoli appalti, non serve né confronto né giustificazione

Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due Pareri in materia di semplificazioni (dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) su istanze di chiarimento, presentate da alcune stazioni appaltanti, attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro, e per servizi di ingegneria ed architettura sotto i 75.000 euro. Il Ministero ha chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di pervenire rapidamente agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una “best
practice” ma non un obbligo, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Inoltre, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto.  Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016. L’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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