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Acquisto immobile da parte di un Ente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 99 del 28.10.2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un Comune, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere all’acquisto di un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali (struttura sociale), ha rilevato che l’effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio cristallizzato con l’approvazione medesima, in contrasto con il quadro normativo che consente ordinariamente una modifica del piano nelle due ipotesi (avvicendamento fra organi di governo nelle more della delibera del giudice contabile di approvazione/diniego del piano; grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto). In sostanza, la Sezione ribadisce l’impossibilità di procedere a un aggravio del piano, mediante l’inserimento di una nuova spesa, essendo le ipotesi di modifica del piano stesso espressamente contemplate dal legislatore. La congruità dei mezzi e sostenibilità finanziaria del piano di riequilibrio trovano un riconoscimento formale con l’approvazione del piano medesimo da parte del giudice contabile, ex art. 243-quater, comma 3, TUEL. Quell’approvazione contiene una valutazione favorevole dell’attendibilità delle prospettive di risanamento intrapreso dall’ente e dei mezzi per il relativo conseguimento. In altri termini, i l piano approvato integra il parametro alla cui stregua valutare il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell’ente interessato; conseguentemente, la legge annette al piano approvato uno statuto di tendenziale intangibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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