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Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo

Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con sentenza 7008/2020 del 13 novembre 2020. La notifica dell’ordine di demolizione risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale poiché, con la sanzione dell’acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge); per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.
Osserva il Collegio che tale mancanza sarebbe in grado di refluire sulla legittimità dell’atto acquisitivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019, n. 5359).
A tal riguardo si segnala la sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996, che ha evidenziato che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità. L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, quindi, quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION