“Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono (facoltà) elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”. È quanto prevede l’emendamento approvato dalle Commissioni parlamenti in sede di conversione in legge del decreto legge n. 183/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. C. 2845 Governo”.
Rimane fermo il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale gli enti che presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di stock di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto dalla normativa debbono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali, nella parte spesa, Missione 20 programma 03 (a valere sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione), sul quale sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. A fine esercizio il Fondo di garanzia debiti commerciali confluirà nella quota accantonata, e non più libera, del risultato di amministrazione e potrà essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui saranno rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
L’emendamento approvato interviene, altresì, sulle disposizioni di cui al comma 869 laddove si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2019) per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:
a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b. con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.