La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION