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PNRR, Rigenerazione urbana: autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate

Con comunicato del 25 marzo 2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che, in virtù del disposto di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n.17, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

A tal riguardo è in fase di definitiva formalizzazione il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021, nonché alcuni interventi le cui istanze, per un mero errore informatico, non erano state scaricate dal sistema Gestione Linee di finanziamento (GLF).

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, il predetto decreto prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo. Sono, altresì, tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

Con l’occasione la Direzione rammenta che, ai fini dell’assolvimento del principio di ‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’ (c.d. DNSH), in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per tutti gli interventi assegnati al Ministero dell’interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR (M5C2- Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale; M5C2-Investimento 2.2 – Piani urbani integrati – Progetti generali; M2C4-Investimento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni), non è prevista la possibilità di acquistare ed installare caldaie a condensazione a gas, in quanto ritenute non conformi al principio del DNSH.

Tale prescrizione verrà pertanto esplicitata nel decreto di scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate dal precedente decreto del 30 dicembre 2021 in corso di formalizzazione, nel relativo atto d’adesione e d’obbligo, e nelle check-list di verifica previste dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che gli enti dovranno successivamente compilare e trasmettere ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH.

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