Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. È questa la risposta della Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 34/2022, ad un quesito riguardante l’interpretazione dell’art. 3, comma 13, legge 19 giugno 2019, n. 56, che regola la corresponsione dei compensi per l’attività dei membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, il Comune istante chiede se: 1) un ente locale, previo recepimento dei contenuti di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020, possa prevedere la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico, del compenso stabilito con legge 19 4 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 2) il compenso in argomento possa essere impegnato anche a favore di personale non dirigenziale.
La Sezione, nel condividere le conclusioni cui sono giunte recentemente altre Sezioni regionali di controllo, ribadisce che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la disciplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION