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Anci, nota su modifiche Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al DL milleproroghe 2022

Anci ha pubblicato una prima nota con gli emendamenti, di principale interesse per i Comuni, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al Dl Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).

Tra le principali modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare in materia di enti locali si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
  • la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);
  • la proroga, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-quinquies);
  • l’introduzione di nuove misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 3, comma 5-duodevicies);
  • la previsione di un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro; si prevede che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva siano quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, debbano trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 5-bis, lett.b));
  • estensione fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che abbiamo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art. 1, comma 12-bis);
  • nuova disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
  • estensione al 2022 della possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis), con proroga dal 30 marzo al 31 maggio 2022 del termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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