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ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.

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