Skip to content

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli