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Limiti al trattamento accessorio per le P.O. per le spese etero finanziate dal Piano Sociale di Zona

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 6/2022, ha escluso la possibilità di derogare al tetto del trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per la P.O. responsabile del Piano Sociale di Zona, per le spese poste a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona. Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di essere ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, di cui fanno parte altri Comuni. La responsabilità dell’Ufficio di Piano dell’Ambito è stata affidata con decisione del Coordinamento Istituzionale ad una dipendente del Comune, di Cat. D, che è anche titolare di una delle nove Posizioni Organizzative dell’Ente. L’Amministrazione vorrebbe affidare a tale dipendente la responsabilità esclusiva dell’Ufficio del Piano di Zona, creando una nuova posizione organizzativa con un’autonoma pesatura e relativa indennità di responsabilità, che andrebbe posta a carico delle risorse ministeriali/regionali/comunali che finanziano i progetti di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale. L’Ente chiede se la spesa per la retribuzione di posizione e di risultato di tale posizione organizzativa possa essere posta a carico delle risorse destinate al finanziamento del Piano Sociale di Zona, provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati).
La Sezione ricorda che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni. Pertanto, il “tetto” al trattamento accessorio è costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascun Ente Locale, determinato per l’anno 2016. Di conseguenza, il limite rimane invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza.
La sottrazione dal limite anzidetto, infatti, è consentita solo nei seguenti casi:
a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);
b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 (Sezione delle Autonomie, delibera n. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
c)entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014);
d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);
e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per il 9 finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION