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Servizio di tesoreria comunale esente iva senza titoli e valori da custodire

Il corrispettivo che il Comune deve corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula di apposita convenzione, è esente IVA se non si è usufruito anche del servizio di custodia di titoli e valori. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 fornita ad un Comune che ha ricevuto dalla Banca la fattura assoggettata ad IVA, giustificata dall’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori tale da consentire, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell’esenzione.

L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”. Nel caso di specie, la Banca ha  fornito esclusivamente il servizio di “riscossione delle entrate” è “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, il Comune istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito.

Pertanto, tenuto conto che le descritte prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente dall’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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