Skip to content

Aggiornati gli importi delle spettanze ministeriali con la quota di fondo di solidarietà alimentare

Sono stati aggiornati, sul sito istituzionale della Finanza Locale  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1, gli importi relativi ai trasferimenti erariali con la quota di fondo di solidarietà alimentare attribuita agli enti con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, che dovrà essere erogata dal Ministero dell’Interno ai comuni entro il 31 marzo, con la distinta dicitura “Fondo di solidarietà alimentare” e da utilizzare con procedure semplificate per “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’assegnazione, come chiarito da IFEL, è connessa con il FSC da un accenno in premessa nell’ordinanza (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto. Di conseguenza il fondo è da contabilizzarsi al titolo II delle entrate, codice piano dei conti E. 2.01.01.01.003 mentre la relativa spesa è da contabilizzarsi alla Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e programma 5 “Interventi per le famiglie”, utilizzando i seguenti codici del piano dei conti U.1.03.01.02.011 “Generi Alimentari”  – U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”.

Per quanto riguarda il FSC, il DPCM del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale” mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66%. Si precisa che l’importo definitivo del FSC risultante dagli allegati al DPCM non comprende la quota relativa all’integrazione di 100 milioni di euro prevista dall’art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (legge di bilancio 2020), ancorché l’acconto in corso di erogazione riguardi anche tale quota. Pertanto la spettanza ministeriale finale di FSC comprende anche la quota relativa al riparto dei 100 milioni, indicata alla riga E1 del prospetto ministeriale.

In ultimo, occorre ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 658 non trovano applicazioni per l’anno 2020 i blocchi dei trasferimenti erogati dal Ministero ai Comuni per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION