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Ministero Interno, chiarimenti su incompatibilità del consigliere comunale

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2), nel caso di un consigliere comunale neo eletto, ex dipendente dell’ente in quiescenza, il quale risulta assegnatario dell’alloggio riservato al custode di un centro sportivo comunale quale contropartita contrattuale a prestazioni lavorative in favore del comune stesso. È quanto rappresentato dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito di un Comune in ordine alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 2), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nel caso rappresentato è emerso che tra il predetto amministratore e l’ente locale è stato sottoscritto un regolare contratto individuale, rinnovabile, approvato con deliberazione di giunta, per lo svolgimento delle attività di custodia e manutenzione del centro sportivo comunale. Il consigliere neo eletto è di fatto titolare dell’affidamento del servizio di custodia e manutenzione di una infrastruttura sportiva, avendone come contropartita la fruizione di un alloggio comunale. Ciò è stato ritenuto ammissibile sulla base di una specifica regolamentazione datasi dall’ente locale sui servizi inerenti la gestione degli immobili comunali. Nella vicenda appare evidente l’interesse personale del consigliere neo eletto all’esercizio del predetto servizio con il conseguente, potenziale conflitto con l’interesse pubblico cui egli è tenuto a tutelare e a perseguire nell’espletamento del mandato di consigliere comunale. Il Ministero ritiene che nel caso in parola possa configurarsi l’ipotesi di incompatibilità prevista nel predetto art. 63 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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