Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure
configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale
del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso. È quanto prevede la delibera Anac n. 775 del 10 novembre 2021.
La delibera evidenzia come nel caso di progressioni verticali si configura una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione, venendo in rilevo una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso enunciata dal co. 4 dell’art. 97 della Costituzione (fra le altre, Corte Cost. sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002; sentenza 23.7.2002,
n. 373; sent.195/2010; sent. 9 novembre 2006 n, 363; Cass. Sezioni Unite 15 ottobre 2003, n. 15403; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4313; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774). Il termine “assunzione” è quindi correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, atteso che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale esso stesso implica un ampliamento della pianta organica (cit. SS. UU sentenza n. 15403 /2003).
In tema di progressioni orizzontali, diverse sono le pronunce dei giudici che, in via generale, hanno distinto tra mobilità orizzontale all’interno delle aree di appartenenza – da finanziare con le risorse destinate alla contrattazione integrativa – e progressioni di carriera, consistenti nell’inquadramento in un’area superiore (cfr. a riguardo, Corte dei conti, Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico, p. 27).
La giurisprudenza ha altresì precisato che le procedure che determinano il mero passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria si fondano essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27932).Tali procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent 6 giugno 2017, n. 13981; cit SS. UU sentenza n. 15403 /2003 – Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005).
Autore: La redazione PERK SOLUTION