Con decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2021 si è provveduto al riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, istituito dall’art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, a ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge n.41/2021. L’articolo 6-sexies, primo comma, del DL n. 41/2021 dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non sia dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge, ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti ivi analiticamente indicati. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Allegato a-Riparto risorse Comuni
Allegato b-Nota Metodologica