È stato approvato in via definitiva il Dl reclutamento, il decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del NRR e per l’efficienza della giustizia, c.d. Decreto Reclutamento (A.C. 3243). I voti favorevoli sono stati 339, nessun voto contrario, 32 gli astenuti.
Sono previste regole speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR. Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. Viene modifica la disciplina transitoria che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per le assunzioni in oggetto viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l’applicazione della suddetta disciplina transitoria. Si prevede la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza, da cui i medesimi enti attingono, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
Si riconosce agli enti locali in dissesto finanziario, la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
In materia di mobilità volontaria il provvedimento:
- limita i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza, disponendo che l’assenso rimane necessario qualora;
– si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente; - – si tratti di personale assunto da meno di tre anni;
- – la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Tale percentuale è stabilita al 5 per cento per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 e al 10 per cento per quelli con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500 dipendenti.
- esclude dall’applicazione di tale istituto il personale degli enti locali con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore a 100;
- per gli enti locali, conferma che l’applicazione dell’istituto in oggetto è esclusa per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente;
- stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.
Per quanto concerne i limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti, si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, limite attualmente costituito dal corrispondente importo determinato per il 2016.