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Servizio di gestione lampade votive, è peculato il mancato riversamento delle somme

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza del 26 luglio 2021, n. 29188, ha confermato la condanna per il delitto di peculato, nei confronti del rappresentante legale della società che si occupa del servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero, per essersi appropriato delle somme dovute al Comune a titolo di aggio sui corrispettivi riscossi. I giudici, aderendo ad un precedente della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190) hanno evidenziato che il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della res o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’articolo 314 c.p., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. Non rileva, inoltre, l’intervenuta scadenza del contratto d’appalto; non è comunque sufficiente di per sé a far venir meno la qualifica pubblica dell’agente, tanto più laddove quest’ultimo – come nel caso in rassegna – abbia pacificamente continuato a svolgere il servizio ed a riscuotere le relative somme, poi trattenute. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nell’affermare che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell’articolo 360 c.p., che l’appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, qualora la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all’ufficio od al servizio precedentemente esercitati (per tutte, Sez. 6, n. 2230 del 11/12/2019, Rennella, Rv. 278131).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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