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Richieste contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana entro il 4 giugno 2021

È stato emanato il decreto del Ministero dell’interno, del 2 aprile 2021, con il quale è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. Il DPCM definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.

Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.

Presentazione della domanda
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, l’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della richiamata Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs n. 229/2011. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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