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Esente da imposta di bollo le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, chiarisce che, in considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da COVID-19, l’istanza di rimborso al Comune del corrispettivo pagato anticipatamente per il servizio mensa è esente da bollo.
Il Comune istante riferisce di erogare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. L’Ente ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, sospeso per l’emergenza sanitaria, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune. Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia chiarisce che in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione. Inoltre, in deroga al principio di generale applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, note, conti e simili documenti, l’articolo 6 della tabella B, annessa al succitato d.P.R. (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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