La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 47/2021, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito all’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato che ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell’art. 39, comma 1, TUEL – la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest’ultimo non possa che spettare l’indennità di funzione, di cui all’art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119. La concreta quantificazione di quest’ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall’art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all’interno dell’art. 82 TUEL in forza del quale «la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» – non appare poter operare ex lege, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell’Ente.