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Revisione del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 20/2021, premesso un richiamo in generale alle norme di sostegno al trasporto scolastico per i minori ricavi del servizio a causa del diffondersi dell’epidemia, indica il perimetro normativo di riferimento, costituito dall’art. 106 del d.lgs. 50 del 2016 comma 1 lett. c), per la revisione del contratto di appalto per i maggiori costi derivanti dalle attività aggiuntive di igienizzazione richieste dalle normative di prevenzione della diffusione dell’infezione da COVID. In particolare, assume rilievo il comma 1 lett. c) per cui i contratti di appalto possono essere modificati “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio economico a causa dell’emergenza sanitaria, si è pronunciata l’ANAC in due occasioni (delibera n. 540 del 1° luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020), che ha affermato che “l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION