La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 2/2021, si esprime sulla possibilità di un Comune di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri”. Non appare rilevante ai fini della legittimità l’ubicazione della caserma nel territorio del solo Comune, o la titolarità della proprietà dell’immobile, ma il fatto che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il comune istante. La Sezione ricorda che la materia in esame rientra nella competenza dello Stato e, nel caso specifico del ministero dell’interno, su cui gravano pertanto in prima istanza i relativi oneri. Il presupposto per un’attivazione del comune deve pertanto basarsi su una specifica richiesta del livello superiore di governo e un intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti. Quanto alla ripartizione delle spese, la Corte non può interferire nella relativa quantificazione, che afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente. L’eventuale partecipazione concretizza una spesa in conto capitale che va contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici.