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Niente imposta di bollo su istanze per l’ottenimento di contributi Covid a fondo perduto

Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto destinato a soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021.
Nel caso di specie, l’istante fa presente che la Regione Toscana ha approvato apposito atto deliberativo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Con successivo decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato il bando. L’istante evidenzia che il fine dell’intervento è “la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo”. Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, l’istante chiede di chiarire se possa applicarsi l’esenzione in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un’esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
L’Agenzia osserva che l’imposta di bollo, da corrispondere per la presentazione dell’istanza, è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. L’articolo 8, comma 3, della Tabella stabilisce l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere «sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza». Il termine “sussidio” – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
L’analisi dei provvedimenti adottati dalla Regioni evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. Ne deriva, quindi, che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B – al d..P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali è escluso l’assoggettamento ad imposta di bollo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION