Skip to content

Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

L’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7 del 5 gennaio 2021. L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Con riferimento all’indagine di mercato, il documento denominato manifestazione di interesse (finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per l’ente, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.
Per quanto concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, l’Agenzia rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo sui capitolati che disciplinano particolari aspetti del contratto, questi sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli