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Unioni di comuni legittimate a ricorrere all’attività consultiva della Corte dei conti

L’Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all’attività consultiva della Corte, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall’Unione stessa”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 01/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi su una questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, concernente la legittimazione delle Unioni di comuni a richiedere pareri alla Corte in relazione a funzioni attribuite alle Unioni stesse.
In breve, la Sezione ha rilevato che i comuni, secondo la normativa vigente, possano e, in alcuni casi, siano obbligati ad esercitare le proprie funzioni mediante l’Unione di comuni, ente locale autonomo espressione degli stessi comuni, al tempo stesso strumento di razionalizzazione di risorse pubbliche e soggetto destinatario diretto di norme di coordinamento della finanza pubblica. La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli Comuni e per conseguire condivisibili obiettivi di razionalizzazione della spesa e di una maggiore efficienza dei servizi (in tal senso, deliberazione n. 15/2020/SEZAUT). Occorre considerare che le funzioni di cui si tratta sono funzioni proprie dell’ente “comune” che devono necessariamente essere svolte o dall’ente uti singulus o, in virtù del patto associativo (normativamente imposto o liberamente contratto), dall’Unione di cui fa parte. In questa prospettiva, le Unioni di comuni sono quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all’esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l’ordinamento di tali enti. In questi termini, la Sezione, nell’alveo della tassatività dell’elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri ex art. 7, comma 8, della legge 131/2007, estende solo alle Unioni, e non altre forme associative (consorzi, ATO, etc.), la possibilità di accedere alla Corte dei conti in funzione consultiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION