L’IFEL rende noto che molti Comuni hanno segnalato di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello “stralcio” dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010 (dl 119/2018, art. 4).
Secondo l’IFEL tale richiesta appare del tutto ingiustificata, sulla base delle osservazioni che seguono.
L’istituto dello stralcio dei debiti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 rappresenta una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, integralmente regolata dall’articolo 4 del dl 119/2018, che pertanto costituisce l’unica disciplina di riferimento.
In particolare, la norma obbliga l’agente della riscossione a comunicare all’ente creditore, “senza oneri amministrativi” a carico di quest’ultimo, l’elenco delle quote oggetto di annullamento (comma 1).
La norma prevede inoltre il rimborso delle “spese per le procedure esecutive” relative alle quote annullate, “maturate negli anni 2000-2013” (co. 3), che dovrà essere effettuato in venti rate annuali a decorrere dal 30 giugno 2020, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento; si ritiene in proposito che tale circostanza sia da ricondurre ad una precisa volontà del Legislatore che, laddove avesse voluto considerare tali spese, le avrebbe regolamentate all’interno della disciplina speciale di riferimento, così come è stato disciplinato il rimborso delle spese esecutive.
Pertanto, l’assenza di riferimenti alle “spese di notifica” non può determinare alcuna richiesta “ordinaria” di rimborso da parte dell’agente della riscossione, in quanto tale aspetto non è disciplinato dalla procedura speciale in riferimento, considerando anche che tali spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso speciale in esame.