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Rinegoziazione prestiti concessi da CDP agli enti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

Con la Circolare n. 1301 del 24 dicembre 2020, la Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile ad effettuare, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, un’operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2021, concessi agli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati dall’articolo 2-bis del D.L. n. 148/2017 (di seguito “Enti”). I prestiti rinegoziati non potranno beneficiare dell’ulteriore operazione di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CDP nella seduta del 22 ottobre 2020, che CDP intende proporre agli Enti in alternativa alla presente operazione di rinegoziazione e nei medesimi termini previsti dall’art. 57, comma 17, del D.L. n. 104/2020, relativamente ai prestiti concessi da CDP e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione di CDP in società per azioni e gestiti da CDP stessa.
Potranno essere oggetto della rinegoziazione esclusivamente i prestiti intestati agli Enti beneficiari aventi le seguenti caratteristiche:
a) prestiti ordinari e flessibili, a tasso fisso o variabile;
b) concessi originariamente agli Enti in data antecedente gli eventi sismici del 2012 e con oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2021, con debito residuo, a tale data, pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza successiva al 31 dicembre 2021.
Non potranno, in ogni caso, essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:
I. rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana, ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
II. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
V. concessi in base a leggi speciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION