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Limiti di spesa attenuati dalla situazione emergenziale

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione  n. 89/2020, fornisce chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune assoggettato al rispetto dei limiti di spesa (corrente) – derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 31 comma 26 della L. n. 183/2011 come accertato dalla Corte dei conti nell’esercizio 2019 – volta ad appurare se le spese da effettuarsi in ragione della pandemia debbano o meno essere considerate ai fini del rispetto del limite di spesa conseguente alla violazione del patto.
La Sezione, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, caratterizzato da disposizioni speciali e straordinarie dettate dall’emergenza, ritiene ragionevole ipotizzare che le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, finalizzate al superamento dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto, giustifichino una applicazione attenuata, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale, del regime di sanzioni delineato dal citato art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011. Tale orientamento risulta confermato anche dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 9/2020, emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ancorché in un diverso contesto. Viene in rilievo, secondo i giudici, la prevalenza del superiore bene della salute che, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 117/2018, n. 6/2019), consente la postergazione delle ragioni di bilancio. Infatti, è “… la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Ne consegue, quindi, che possano ritenersi escluse dal limite di spesa di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 le spese sostenute per far fronte all’emergenze derivanti da risorse statali straordinarie. Per quanto riguarda le risorse provenienti da liberalità di privati, ove siano state acquisite dall’Ente non per far fronte genericamente all’emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico, tale indicazione costituisce un limite insuperabile all’utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION