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Rinuncia all’indennità di funzione spettante al sindaco nei piccoli comuni

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 98/2020, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di trattenere nel bilancio comunale la quota di indennità di funzione spettante al sindaco, finanziata mediante contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento previsto dall’art 1 del DM 23 luglio 2020, ha chiarito che la quota di contributo statale sia vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.
Il Sindaco ha facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.
Come precisato dalle Sezioni regionali di controllo di questa Corte, l’incremento indicato ha la finalità di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli comuni ed è circoscritto alla sola indennità del sindaco, con esclusione degli altri amministratori, e richiede, ai fini dell’operatività, uno specifico provvedimento dell’ente, limitandosi la disposizione a prevedere soltanto la soglia massima dell’incremento (cfr. delibere Sezione Lombardia n. 67/PAR/2020, n. 129/PAR/2020 e Sezione Molise n. 42/PAR/2020). L’art. 2, comma 2 del DM 23/07/2020, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata debbano essere riversate allo Stato. Stante il chiaro disposto letterale della norma (il comune è tenuto a riversare allo Stato l’importo del contributo non utilizzato), le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente. Pertanto, la volontà del privato non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION