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Arera, versamento contributo anno 2020

Con determinazione n. 73/DAGR/2020 del 16 novembre il Vice direttore della Direzione Affari generali e risorse dell’Autorità di Regolazione per l’Energia e Ambiente, ha definito le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2020” nei termini di cui all’Allegato A.
Entro la data del 15 dicembre 2020 tutti i soggetti obbligati ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti dovranno procedere al versamento del contributo. L’invio, tramite il sistema informativo di comunicazione dell’Arera, dei dati relativi alla contribuzione è fissato al 15 febbraio 2021.
L’obbligo di versamento è imposto:

  • dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, per i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, e dei gas diversi da gas naturale;
  • dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27, per i soggetti operanti nel settore idrico;
  • dall’articolo 1, comma 529 primo capoverso, della legge 205/17, per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti.

Per quanto riguarda i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti anch’essi all’obbligo di versamento e comunicazione del contributo di funzionamento dell’Autorità. Per tali Comuni si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalla deliberazione 358/2020/A sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità.
I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Tali enti dovranno comunque procedere alla presentazione della dichiarazione – comunicazione on line, laddove dovranno indicare il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC, con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
L’aliquota del contributo per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti è fissata allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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