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Bozza del ddl di bilancio 2021, le prime novità in materia contabile per gli enti locali

Dopo giorni di attesa è disponibile la bozza del testo del disegno di legge di bilancio 2021. Il testo, non ancora definitivo, è composto da 243 articoli e contiene misure volte ad accelerare la ripresa dell’economia e aumentare il potenziale del Paese, mediante un modello di sviluppo nazionale basato su innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità ed equità. Il provvedimento rappresenta la traduzione sul piano contabile degli indirizzi contenuti nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2021, che è stato trasmesso alla Commissione europea, all’Eurogruppo e al Parlamento. Il DPB 2021 riporta, come noto, le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del Governo, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma – con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea – e la manovra di finanza pubblica per il 2021 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del PIL). Nel merito, è previsto un piano di investimenti nazionali, accompagnato dai fondi europei previsti dal Recovery Plan europeo, denominato Next Generation EU (NGEU), un pacchetto di strumenti per il rilancio e la resilienza delle economie dell’Unione Europea. Le misure che impegneranno il Governo nei prossimi mesi guarderanno sia al sostegno delle famiglie e delle imprese nei settori più impattati dalla crisi sia alla realizzazione delle quattro sfide definite nelle Linee Guida per la redazione del PNRR (Programma di Ripresa e Resilienza): il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell’Italia, la riduzione dell’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, il sostegno alla transizione verde e digitale, l’innalzamento del potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione.
Per quanto riguarda la bozza del ddl bilancio 2021, tra le diverse disposizioni di interessi per gli enti  locali evidenziamo:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) del termine entro il quale i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica; poteri che riguarderanno anche la possibilità di variare, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Inoltre, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio, sono autorizzati per l’anno 2021 ad iscrivere in bilancio i finanziamenti relativi all’edilizia scolastica, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 79);
  • l’incremento di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del DL n. 104/2020 finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, da ripartire tra i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima (art. 134);
  • la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l’istituzione a decorrere dall’anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l’importo complessivo degli stessi che resta invariato (art. 135);
  • la proroga al 2021 della facoltà, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di svincolare – in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (2020) da parte dell’organo esecutivo – quote dell’avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID (art. 136, c. 1, lett. a);
  • la proroga al 2021 della facoltà – prevista per il 2020 dall’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 1, lett. b);
  • la proroga al 2021 della facoltà, per sole Regioni e Province autonome, di variare il bilancio di previsione mediante atto dall’organo esecutivo, adottato in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (art. 136, c. 1, lett. c);
  • la possibilità di utilizzare le somme ricevute dall’ente locale, in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID (art. 136, c. 2, lett. b);
  • l’istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e delle regioni e province autonome, al fine di valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 (art. 136, c. 3);
  • l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020 (art. 137);
  • l’incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. L’incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo dei servizi sociali è pari complessivamente ad euro 3.188.384.000,00 per il periodo 2021-2029 e ad euro 650.923.000,00 a decorrere dal 2030. L’incremento del fondo relativo al potenziamento degli asili nido è pari complessivamente ad euro 700 milioni di euro per il periodo 2022-2025 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2026. Si introducono, di conseguenza, le modifiche al comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell’ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente (art. 138);
  • il ristoro, a decorrere dal 2021, della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, connesso agli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19, per 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del concorso alla finanza pubblica (art. 139);
  • l’incremento delle risorse, da assegnare alle regioni a statuto ordinario, per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, etc.. L’incremento è pari complessivamente a euro 4.279.500.000 per gli anni 2021-2034. Tra le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, rientrano anche l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. Viene aggiunto il comma 135-bis all’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019” (art. 140);
  • il rinvio, al 2022, della disciplina in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (art. 142);
  • l’incremento delle risorse per il rifinanziamento del trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l’avvio dell’anno scolastico (art. 143);
  • l’incremento di 500 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse a valere sul Fondo, di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020 e all’art. 39 del DL n. 104/2020, c.d. “Fondone Covid”, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Il riparto verrà effettuato con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Le risorse del Fondo sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del DL n. 18/2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, saranno versate all’entrata del bilancio dello Stato. Gli enti locali destinatari delle risorse sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la certificazione attestante la perdita di gettito dell’esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni (art. 145, c. 1-8);
  • il rinvio al 31 maggio 2021 del termine previsto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali, concernente la perdita di gettito dell’esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall’articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 145, c. 9);
  • il contributo alla finanza pubblica (spending review) da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di comuni (pari a 100 milioni di euro), province e città metropolitane (50 milioni di euro) è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un’istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 146);
  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 147).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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