La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria, con deliberazione n. 66/2020, ha accertato la sussistenza del danno erariale derivante dalla mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.
Nel caso di specie, è emerso che, a seguito di una denunzia e dagli accertamenti conseguenti, l’ente nel corso dell’anno 2018, non abbia proceduto all’elaborazione, alla notifica e alla contestazione dei numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00. L’Amministrazione, per tali fatti, aveva formulato una contestazione di infrazione disciplinare nei confronti della Comandante della P.L. e della dipendente assegnata in via continuativa alla gestione delle procedure di verbalizzazione, comminando ad ambedue la sanzione del rimprovero scritto. Ad avviso della Procura risulterebbe la condotta antigiuridica delle interessate, connotata da colpa grave: la dipendente per aver omesso doverosi adempimenti preordinati alla riscossione dei relativi proventi; la Comandante per aver trascurato di vigilare sull’operato degli uffici, non assumendo le iniziative necessarie a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, omettendo, altresì, di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale. La situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risultava, infatti, contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa.
Per il Collegio, l’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti ai fini della configurazione dell’ipotesi di responsabilità per colpa grave in capo alla Comandante della P.L.. Al riguardo, assumono rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, è stata la condotta della dipendente nella sua funzione di addetta al Servizio Amministrativo e Polizia Annonaria, che ha assunto una posizione preminente, nell’ambito della lavorazione delle pratiche sotto il profilo informatico, che non può non rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile. La dipendente avrebbe svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli. La sua partecipazione all’organizzazione del lavoro è risultata evidente dalla documentazione in atti, così come la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION