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Mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato

Sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della  Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma 3, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 82/2020/VSG, a seguito esame della relazione di fine mandato trasmessa da un Comune, interessato dalle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, firmata dal Commissario straordinario (nominato a seguito dimissioni del Sindaco) e certificata dall’Organo di revisione. La Sezione ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria,che deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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