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5 per mille, in Gazzetta il DPCM su modalità e termini di accesso al riparto

È stato pubblicato in G.U. n. 231 del 17 settembre 2020 il DPCM del 23 luglio 2020, recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, anche al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
L’accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille IRPEF dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 1. Gli importi sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all’art. 1, comma 154, della legge 190/2014, con decreto del MEF, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari (tra cui i comuni) comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all’art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla   base   degli   elenchi   all’uopo   predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari destinatari delle quote – quindi, anche i comuni – redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono. utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION