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Gratuità compensi consiglio di amministrazione Aziende Speciali

Con la deliberazione n. 73/2020 la sezione regionale di controllo per il Lazio svolge un’ampia trattazione della nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, ai fini dell’applicazione del principio di gratuità dei compensi per le cariche ricoperte nell’ambito dei consigli di amministrazione delle Aziende speciali.
Con riferimento all’applicazione del principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle Aziende speciali, sarà dirimente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, stabilire se le somme percepite da un’Azienda speciale siano ascrivibili al novero di veri e propri corrispettivi, oppure se le stesse siano riconducibili ad erogazioni finanziarie e/o a benefici in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio o di diminuirne quelle passive (Corte cost. n. 161/2012). Nel primo caso, non troverà applicazione il principio di gratuità di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010; lo stesso troverà, invece, applicazione nel secondo caso.
Ciò posto, l’Ente, nell’ambito della propria discrezionalità e responsabilità, in base ad un’attenta valutazione della specifica fattispecie e ad un esame scrupoloso degli atti e documenti sottesi alle erogazioni percepite dall’Azienda speciale, sarà tenuto a verificarne la reale natura giuridica delle stesse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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