La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. Il decreto, all’esame del Senato, contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il provvedimento definisce misure che incidono nell’anno per circa 27,9 miliardi in termini di indebitamento netto (33,5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare). Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 19,2 miliardi (rispettivamente 17,4 miliardi correnti e 1,8 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 8,7 miliardi, costituiscono il 31,1 per cento degli impieghi complessivi. Con riferimento alle misure per gli enti locali, la Corte evidenzia che le disposizioni sono riferibili a tre principali gruppi di interventi: quelli volti a ristorare le amministrazioni delle minori entrate affinché garantiscano i servizi pubblici di loro competenza; quelli diretti a rafforzare gli investimenti; quelli a carattere ordinamentale. Il D.L. 104/2020 non introduce, se non in misura marginale, interventi di carattere finanziario del tutto nuovi, ma rispetto alle misure già previste dalle leggi di bilancio dell’ultimo biennio e dalla decretazione emergenziale della primavera scorsa, da una parte accresce i finanziamenti finalizzati alla compensazione della riduzione delle entrate e dall’altra dispone una rimodulazione dei programmi pluriennali di investimento così da anticipare al prossimo biennio le risorse più cospicue ed imprimere così una accelerazione in termini di effettiva realizzazione degli interventi. La Corte, nel giudicare positivo l’impegno su servizi sanitari e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale), nonché la sospensione dei termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori, evidenzia che tali misure “si innestano in un contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”.