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Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION